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Concessione in godimento temporaneo di area da destinare ad attività estrattiva

Concessione in godimento temporaneo di area da destinare ad attività estrattiva

Data :

10 febbraio 2017

Municipium

Descrizione

CONCESSIONE IN GODIMENTO TEMPORANEO DI AREA DA DESTINARE AD ATTIVITÀ ESTRATTIVA DENOMINATA PIAN LAVARINO – LOTTO C

La concessione ha per oggetto il diritto di sfruttare un’area superficiaria come individuata dal capitolato, senza limitazioni (o promesse) di qualità e quantità relativamente al materiale estratto, denominata "Pian Lavarino – lotto C", a fine di valorizzazione della risorsa giacimentologica e del pieno sfruttamento dei vari litotipi presenti, sita in Comune di Barge, regione Montebracco, la cui superficie e localizzazione sono individuati nella planimetria allegata al capitolato, dietro corresponsione di un canone, trattandosi di concessione a titolo oneroso, costituito da:

1. Compenso annuale per la detenzione dell’area in concessione
determinato in esito alla gara esperita sulla base del prezzo minimo stabilito a base d’appalto di:

€ 1,25 x (superficie totale = (area escavazione + area logistica) = 20.000,00 mq) = 25.000,00 €/anno [base d’asta]

Tale compenso decorre dalla data di stipula della convenzione ed è dovuto per il sufficiente fatto della detenzione dell’area indipendentemente dall’attività di coltivazione. Tale compenso sarà rivalutato annualmente secondo indice ISTAT.

2. Compenso per la coltivazione della cava
determinato in esito alla gara esperita sulla base del prezzo minimo stabilito a base d’appalto di 0,80 €/q di materiale lapideo in qualsiasi forma, qualità e pezzatura estratto e trasportato a valle.

La durata della concessione è fissata pari al periodo di validità dell’autorizzazione alla coltivazione da parte dell’Ente competente di cui alla L.R. 23/2016 comprensiva del periodo dedicato al ripristino ambientale, fino al collaudo finale.

Si evidenzia che l’art. 8 del capitolato stabilisce il diritto facoltativo dell’Amministrazione concedente  ad  acquisire  annualmente, secondo le modalità che verranno concordate in linea di principio entro il 31 marzo di ogni anno, al fine di consentire una corretta programmazione delle attività di cava,  una  quantità  di materiale litoide  proveniente  dall’area  concessa  pari  al  massimo  all’1,5%  della  produzione  annua  da utilizzarsi nella realizzazione di opere pubbliche e comunque non a fini commerciali, alle condizioni meglio disciplinate nello stesso art. 8 del Capitolato.

Vedasi documentazione allegata.

Ultimo aggiornamento: 26 settembre 2025, 17:33

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