Seguici su
Cerca

FAQ

Le Pubbliche Amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi
quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici, come
previsto dal Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 40.
L'autenticità di un certificato emesso dalla Pubblica Amministrazione è
garantita dalla firma elettronica qualificata o dal sigillo elettronico qualificato
apposti sull'originale digitale.
Nel certificato è anche inserito un contrassegno che, nel caso si sia in possesso
di una stampa del documento, consente di accedere al documento informatico
originale e verificare la corrispondenza tra questo e la copia analogica, come
previsto dal Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 23.
Il contrassegno (o glifo) è costituito da un QR code e da una stringa
identificativa del certificato.
Per ottenere il documento informatico originale è possibile operare in due modi:
1. inquadrare il QR code con uno smartphone e, quando richiesto, scaricare
il file PDF del documento
2. accedere al sito www.timbro-digitale.it inserendo:
○ cognome e nome del titolare del certificato
○ identificativo del certificato

La trasmissione di alcune pratiche tramite lo Sportello Telematico richiede
l'apposizione di una firma elettronica alla documentazione.
Se non sai come si appone una firma elettronica a un documento informatico
segui questi semplici passaggi.
Prima di tutto ti occorre un dispositivo di firma
Per poter generare firme elettroniche hai bisogno di un dispositivo sicuro per la
generazione della firma (una smart card o un token USB):
● se usi una smart card hai bisogno che al tuo computer sia collegato
l'apposito lettore
● se usi un token USB devi inserirlo in una delle porte disponibili e avviare il
software di firma.
... poi devi aprire il software che preferisci per l'apposizione della firma

Il software deve essere in grado di interagire con il dispositivo di firma per
gestirlo (ad esempio per cambiare o sbloccare il PIN) e per generare le firme.
Questi sono i software più comuni, gratuiti e scaricabili da internet:
● Globo.Signer
● Aruba Enroll
● GoSign
● File Protector
● Namirial Sign.
... quali documenti devo firmare?
Durante la compilazione di una pratica telematica è indicato con chiarezza se un
particolare documento o un allegato deve essere firmato elettronicamente e da
chi.
... quale formato di firma devo utilizzare?
Fatti salvi casi particolari, lo sportello Telematico accetta tutti i formati di firma
che le Pubbliche amministrazioni sono tenute ad accettare: CAdES (P7M),
PAdES (PDF) e XAdES (XML).
... devo apporre una firma digitale o una firma elettronica avanzata?
Durante la compilazione di una pratica telematica è indicato con chiarezza
anche se un particolare documento o un allegato deve essere sottoscritto con
firma digitale o con firma elettronica avanzata.
Quando apporrai la firma richiesta, ricorda che:
● il certificato presente sulla CIE e sulla TS-CNS è un certificato di firma
elettronica avanzata

● se hai a disposizione un dispositivo di firma digitale ti conviene apporre
una firma digitale.

L’ISE (Indicatore della Situazione Economica) e l’ISEE (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente) sono due parametri che permettono di valutare, in
modo sintetico, le condizioni economiche delle famiglie che chiedono
prestazioni sociali agevolate o l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità,
cioè prestazioni la cui erogazione dipende dalla situazione economica del
richiedente.
L’ISE riguarda la situazione economica familiare nel suo complesso.
L’ISEE scaturisce, invece, dal rapporto tra l'ISE e il parametro derivato dalla
Scala di Equivalenzain base:
● al numero dei componenti del nucleo familiare
● alla tipologia del nucleo: con inabili, un solo genitore, ecc.

L'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è un parametro che
permette di valutare, in modo sintetico, le condizioni economiche delle famiglie
che chiedono prestazioni sociali agevolate o l’accesso agevolato ai servizi di
pubblica utilità, cioè prestazioni la cui erogazione dipende dalla situazione
economica del richiedente. L’ISEE consente quindi alle Pubbliche
Amministrazioni di concedere l’accesso a condizioni agevolate a determinati
servizi o agevolazioni tariffarie sulla base delle effettive condizioni economiche
del richiedente e del suo nucleo familiare.
Esistono sia un ISEE standard o ordinario, per accedere ad una pluralità di
servizi, che una serie di ISEE validi in situazioni specifiche, diversi in ragione
della prestazione che si andrà a chiedere e delle caratteristiche del richiedente e
del suo nucleo.
La Circolare INPS 18/12/2014, n. 171 individua:
● ISEE standard o ordinario: valevole per la generalità delle prestazioni
sociali agevolate
● ISEE università: per accesso alle prestazioni per il diritto allo studio
universitario va identificato il nucleo familiare di riferimento dello
studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente
diversa da quella del nucleo familiare di provenienza. Infatti, gli studenti
universitari non conviventi con i genitori, che non abbiano un’adeguata
capacità di reddito, vengono “attratti”, solo per le prestazioni
universitarie, nel nucleo dei genitori e pertanto l’ISEE tiene conto dei

componenti del nucleo dei genitori dello studente e dei loro relativi redditi
e patrimoni.
● ISEE sociosanitario: per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie, ad
esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non
autosufficienti, è possibile scegliere un nucleo ristretto (solo beneficiario,
coniuge e figli) rispetto a quello «standard». Nel caso di persona con
disabilità maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori,
il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità. In sede di
calcolo dell’ISEE si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona.
● ISEE sociosanitario-residenze: tra le prestazioni socio-sanitarie alcune
regole particolari si applicano alle prestazioni residenziali (ricoveri presso
residenze sociosanitarie assistenziali - RSA, RSSA, residenze protette, ad
esempio ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e
semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio). Ferma
restando la facoltà di scegliere un nucleo ristretto rispetto a quello
standard, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del
beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE di una
componente aggiuntiva per ciascun figlio. In sede di calcolo dell’ISEE, non
sono applicabili per tali prestazioni residenziali alcune detrazioni previste
per le altre prestazioni sociosanitarie che appaiono meno necessarie in
caso di ricovero in struttura (ad esempio, spese per collaboratori
domestici ed addetti all’assistenza personale). Per le prestazioni
residenziali, inoltre, continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del
donante: le donazioni di cespiti effettuate successivamente alla prima
domanda di prestazioni e le donazioni effettuate nei tre anni precedenti
tale domanda se in favore di persone tenute agli alimenti.
● ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi: per le
prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non
coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la

condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se
essa incida o meno nell’ISEE del nucleo familiare del minorenne. Le
stesse regole si applicano per le prestazioni per il diritto allo studio
universitario rivolte a studenti universitari con genitori non coniugati tra
loro e non conviventi.
● ISEE Corrente: consente di calcolare un ISEE con riferimento ad un
periodo di tempo più ravvicinato al momento della domanda della
prestazione nell’ipotesi in cui nei 18 mesi precedenti la domanda si sia
verificata una variazione della situazione lavorativa di un componente del
nucleo (ad esempio, risoluzione del rapporto o sospensione dell’attività
lavorativa).
L'ISEE ha validità fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Per calcolare l'ISEE devi presentare una dichiarazione, definita Dichiarazione
Sostitutiva Unica (DSU), nella quale devi indicare la composizione e le
caratteristiche del tuo nucleo familiare, i relativi redditi e il patrimonio mobiliare
e immobiliare.
La dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione
fino al 31 dicembre dell’anno in corso e vale per tutti i componenti del tuo
nucleo familiare. E’ comunque possibile presentare una nuova dichiarazione nel
corso dell'anno se la composizione o le caratteristiche del tuo nucleo familiare
variano.
È possibile presentare la DSU e acquisire l'ISEE direttamente on line tramite il
sito dell'INPS o presso i CAF presenti sul territorio.
Attenzione: alcuni Comuni hanno stipulato apposite convenzioni con
determinati CAF: in questo caso è necessario presentare la DSU e acquisire
l'ISEE unicamente tramite questi CAF.
La certificazione ISEE viene rilasciata dall’INPS entro dieci giorni lavorativi dalla
data di presentazione della DSU.

Sei un cittadino e devi attivare un nuovo indirizzo di Posta Elettronica Certificata
(PEC)?

Per attivare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) è necessario
rivolgersi a uno dei gestori accreditati (azienda privata o ente pubblico)
autorizzati da AgID che possiedono i requisiti previsti dalla normativa di
riferimento e acquistarlo.
Sei un libero professionista? Devi già avere un indirizzo di PEC!
Il Decreto legge 29/11/2008, n. 185, art. 7 prevede che i professionisti iscritti in
albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o
collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di
posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato,
consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i
dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica
certificata.
Sei un imprenditore? Devi già avere un indirizzo di PEC!
Il Decreto legge 29/11/2008, n. 185, art. 6 prevede che le imprese costituite in
forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo
indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora
dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle
stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro
tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già
costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore,
comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata.
L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle
imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di
bollo e dai diritti di segreteria.

La posta elettronica certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica grazie il
quale si invia documentazione elettronica con valenza legale che attesta l'invio
e la consegna di documenti informatici.
Certificare l'invio e la ricezione - i due momenti fondamentali nella trasmissione
dei documenti informatici - significa fornire al mittente, dal proprio gestore di
posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del
messaggio e dell'eventuale documentazione allegata. Allo stesso modo, quando
il messaggio arriva al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di
avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale. Se il
mittente smarrisce le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte,
conservata per legge per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo
stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.
Per avere pieno valore legale, l'invio e la ricezione di un messaggio di posta
elettronica certificata devono avvenire tra due caselle PEC. In altre parole, da
una casella di PEC posso inviare e-mail a qualsiasi indirizzo, ma avrò una
ricevuta di avvenuta consegna, paragonabile a una ricevuta di ritorno di una
raccomandata A/R, solo se l'invio avverrà verso un'altra casella PEC.

La firma elettronica è l'equivalente elettronico della firma autografa: quando si
appone la propria firma autografa su un documento cartaceo, ci si attribuisce la
paternità dello stesso o si afferma di acconsentire al contenuto del documento;
lo stesso accade apponendo la firma elettronica a un documento informatico.
Usata correttamente, la firma elettronica garantisce che:
● il destinatario possa verificare l'identità del mittente (autenticità)
● il mittente non possa disconoscere un documento da lui firmato (non
ripudio)
● il destinatario non possa inventarsi o modificare un documento firmato
da qualcun altro (integrità).
Quali sono i diversi tipi di firma elettronica?
I diversi tipi di firma elettronica sono definiti dal Decreto legislativo
07/03/2005, n. 82, art. 1 (così come modificato dal Decreto legislativo
30/12/2010, n. 235, art. 1):
● firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure
connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come
metodo di identificazione informatica
● firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure
connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del
firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario,
creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo,
collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di
rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati (comma q-bis)

● firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata
che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un
dispositivo sicuro per la creazione della firma (comma r)
● firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un
certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e
una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave
privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere
manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento
informatico o di un insieme di documenti informatici.
Qual è l'efficacia giuridica della firma elettronica?
L'efficacia giuridica dei diversi tipi di firma elettronica è definita dal Decreto
legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 21:
1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio
è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di
qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o
digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che
garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del
documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del
dispositivo di firma ((elettronica qualificata o digitale)) si presume riconducibile al
titolare, salvo che questi dia prova contraria.
2-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 25, le scritture private di cui all'articolo
1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento
informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o
con firma digitale. ((Gli atti di cui all';articolo 1350, numero 13), del codice civile
soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma
elettronica avanzata, qualificata o digitale)).

Atti che devono farsi per iscritto (articolo 1350 del Codice Civile)
Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità:
● i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
● i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto
su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell'enfiteuta;
● i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri
precedenti;
● i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su
beni immobili e il diritto di abitazione;
● gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
● i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;
● i contratti di anticresi;
● i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;
● i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di
beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove
anni o per un tempo indeterminato;
● gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie salve le disposizioni
relative alle rendite dello Stato;
● gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;
● le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici
menzionati nei numeri precedenti;
● gli altri atti specialmente indicati dalla legge;
Efficacia della scrittura privata (articolo 2702 del Codice Civile)
'La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle
dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne
riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come
riconosciuta'

L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), è la banca dati
nazionale nella quale sono migrati tutti i Comuni italiani.
ANPR è istituita presso il Ministero dell’Interno come previsto dal Decreto
Legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 62.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10/11/2014, n.194 stabilisce
i requisiti di sicurezza, le funzionalità per la gestione degli adempimenti di
natura anagrafica, le modalità d'integrazione con i diversi sistemi gestionali e i
servizi da fornire alle Pubbliche Amministrazioni ed enti che erogano pubblici
servizi che, a tal fine, dovranno sottoscrivere accordi di servizio con lo stesso
Ministero.

ANPR non è solo una banca dati ma un sistema integrato che consente ai
Comuni di svolgere i servizi anagrafici ma anche di consultare o estrarre dati,
monitorare le attività, effettuare statistiche.
ANPR consentirà di evitare duplicazioni di comunicazione con le Pubbliche
Amministrazioni, garantire maggiore certezza e qualità al dato anagrafico,
semplificare le operazioni di cambio di residenza, emigrazione, immigrazione,
censimento, e molto altro ancora.

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot
Cookie
Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie. Per maggiori informazioni consulta la Cookie Policy