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Descrizione
Ai sensi del D.P.C.M. 26 Aprile 2020 e dell’Ordinanza n. 50 “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, emessa dalla Regione Piemonte in data 02 maggio 2020, si rammenta che vige l’obbligo (pena ammenda pecuniaria) di indossare le mascherine protettive:
• nei luoghi chiusi accessibili al pubblico,
• sui mezzi di trasporto,
• in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza (1 metro, 2 metri per l’attività sportiva).
Non sono dunque necessarie se ci si trova all’aria aperta e/o si svolge attività fisica, purché si mantenga il distanziamento fisico.
Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e i soggetti che interagiscono con i predetti.
Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alla normativa vigente.
LA SINDACA Prof.ssa PIERA COMBA
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Ultimo aggiornamento: 26 settembre 2025, 18:09