Descrizione
Si ricorda che durante tale periodo è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare o compiere ogni altra operazione che possa comunque creare pericolo mediato o immediato di incendio e sono inoltre annullate tutte le deroghe previste dall’art. 7 comma 3 della L.R. 16/94.
Per le violazioni a quanto disposto si applicano le sanzioni e le pene previste dagli artt. 10 e 11 della Legge 21.11.2000 n. 353.
Barge, 30.12.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GOVERNO DEL TERRITORIO
F.to Geom. Bruno VOTTERO
A cura di
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